Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.
(1) La commissione edilizia comunale esprime sui progetti il parere di cui all'articolo 2 contestualmente a quelli già di sua competenza a norma delle vigenti disposizioni.
(2) Il verbale della seduta deve riportare per esteso, a pena di nullità, l'esplicito e motivato avviso sia dell'ufficiale sanitario sia dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo 2.
(3) Non può farsi luogo alla concessione della licenza di costruzione qualora l'ufficiale sanitario si sia pronunciato sfavorevolmente nel corso della seduta.
(4) Avverso l'atto di diniego della licenza di costruzione, gli interessati possono ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, al Comitato provinciale di sanità.