(1) Onde sveltire e rendere più funzionali, attraverso un opportuno decentramento di competenze, le procedure amministrative da osservare per la realizzazione di progetti concernenti edifici scolastici, impianti sportivi, piscine, acquedotti, bagni pubblici e simili, è demandato alla commissione edilizia comunale - costituita ai sensi dell'articolo 29 dell'ordinamento urbanistico provinciale approvato con D. P.G. P. 23 giugno 1970, n. 20 - il compito di esprimere il parere previsto dall'articolo 24, lettera E), e dall'articolo 228 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche) sui menzionati progetti di qualsiasi importo, predisposti per iniziativa della Provincia, dei Comuni, delle comunità comprensoriali, dei consorzi fra enti pubblici locali e dei privati o consorzi fra privati.
(2) La commissione edilizia, nell'esprimere il suo parere, dovrà altresì tenere in considerazione le vigenti leggi in materia di barriere architettoniche in tutti gli edifici e servizi di pubblica utilità.
(3) Ai fini di cui sopra, la composizione della commissione edilizia comunale, della quale fa parte l'ufficiale sanitario quale membro di diritto, può essere integrata con un esperto in materia di igiene e sanità e di legislazione sanitaria, designato dall'Assessore provinciale alla sanità, su motivata richiesta del sindaco.