(1) Le opere di prevenzione e le opere di pronto soccorso possono essere eseguite direttamente dall'Amministrazione provinciale, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità.4)
(2)5)
(3) I lavori di cui al comma 1 sono eseguiti in economia, e cioè per cottimi o in amministrazione diretta, nonché, su ordine del Presidente della Provincia, dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.6)