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In vigore al: 20/11/2014

b) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 271)
Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 15

(1) In attesa della ristrutturazione degli organi consultivi della Provincia in materia di lavori pubblici, la ripartizione di competenza operata con il secondo comma dell'articolo 6 trova applicazione anche nell'esame dei progetti di lavori pubblici sia di competenza della Provincia, che degli altri enti locali, in quest'ultimo caso indipendentemente dalla concessione da parte della Provincia di un contributo sulla spesa.