Pubblicata nel B.U. 13 maggio 1975, n. 23.
(1) Per l'applicazione nella provincia di Bolzano dei servizi previsti dal R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798, convertito in legge del 6 dicembre 1928, n. 2838, in favore dei fanciulli nati fuori del matrimonio, la Giunta provinciale approva all'inizio di ciascun anno un apposito programma assistenziale.
(2) Il programma deve contenere la determinazione delle forme di assistenza e, per ciascuno di queste, le misure delle prestazioni, i criteri fondamentali di intervento, il numero dei provvedimenti prevedibili e la previsione dei mezzi finanziari. Deve altresì contenere i limiti ed i criteri con i quali venga eventualmente provveduto all'assistenza dei fanciulli oltre i limiti di cui all'articolo 4 del R.D. L. 8 maggio 1927, n. 798.