Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Le materie d'insegnamento, tra cui la religione, il numero annuale delle ore d'insegnamento per ciascuna materia ed i programmi di esame, coordinati con i programmi di tirocinio, sono approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del Comitato provinciale per l'istruzione professionale. I programmi d'insegnamento sono approvati dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.
(2) La durata e l'orario dell'insegnamento professionale vengono fissati, con riguardo alle condizioni locali, dal Comitato provinciale per l'istruzione professionale.