Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) Per gli esami di idoneità sono costituiti per uno o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professionale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:
Per il Presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente. 4)
(2) Chi ha superato l'esame di idoneità riceve un attestato di idoneità, rilasciato dalla Provincia. La qualifica ottenuta deve essere scritta sul libretto individuale di lavoro. Chi non ha superato l'esame, può chiedere alla commissione un attestato sull'esito nelle singole materie d'esame. Egli non è ammesso a ripetere l'esame se non dopo sei mesi, salvo che non si tratti di esame di riparazione per singole materie.
(3) Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle commissioni. 5)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 12 agosto 1965, n. 9.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 12 agosto 1965, n. 9.