Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1955, n. 27.
(1) L'istruzione professionale degli apprendisti è regolata dalle disposizioni della presente legge. Nulla è innovato alle altre disposizioni della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25. Spetta alla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per l'istruzione professionale, decidere sulle controversie che sorgessero circa l'assoggettamento alla legge.
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche al fine di cui all'articolo 5 della legge statale citata.