Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.
(1) Ai sensi del punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo lo specialista ambulatoriale che:
(2) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità.
(3) Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la revoca dell'incarico.
(4) Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dal Comprensorio, sentito il Comitato zonale e lo specialista interessato.