(1) Alle sostituzioni il Comprensorio provvede assegnando l'incarico di supplenza ad un medico specialista comunque disponibile.
(2) L’incarico di sostituzione non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile.
(3) Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
(4) Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano il trattamento tabellare iniziale, di cui all'articolo 3 e se spettanti, l’indennità di bilinguismo di cui all’articolo 4, l' indennità di rischio di cui all’articolo 5, nonché il rimborso delle spese di accesso di cui all’articolo 6 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.
(5) Al medico sostituto che sia già titolare di incarico competono i compensi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parteeconomica- , sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, in base all’anzianità maturata nel servizio ambulatoriale, in quanto spettanti.