2.1 I pasti e le bevande offerte nell’ambito di un party-service, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge provinciale, sono:
a) prodotti agricoli di propria produzione o prodotti di aziende agricole della zona ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge provinciale;
b) prodotti tradizionali altoatesini indicati nell’elenco nazionale di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
c) altri pasti e bevande tipiche del luogo.
Devono essere rispettate le percentuali di provenienza dei prodotti di cui all’articolo 6, comma 1 della legge provinciale.