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5. ciascun consorzio di garanzia mantiene la responsabilità della decisione finale circa l'erogazione della garanzia;
6. i fondi destinati alle garanzie straordinarie saranno oggetto di contabilità separata;
7. la quota di ricapitalizzazione di cui al punto 2. verrà erogata a cadenze semestrali ai Confidi per le garanzie sulle quali la Piattaforma servizi-Serviceplattform si è favorevolmente pronunciata;
8. per “perdita” della garanzia si intende l'avvenuta escussione della garanzia prestata all'istituto di credito, a seguito dell'insolvenza verificatasi;
9. la controgaranzia da parte della Provincia si estende per l'intero periodo dell'operazione creditizia sulla quale il consorzio di garanzia ha prestato la propria garanzia;