1. Le entrate del Centro sono:
a) i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri;
b) qualsiasi introito derivante dalla gestione o percepito nell’attuazione delle finalità del Centro, ivi compresi finanziamenti pubblici o privati di progetti specifici con specifico obbligo di reinvestire nel Centro i proventi delle attività di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3;
c) i proventi dei campi sperimentali e della normale produzione agricola;
d) i proventi derivanti dall’attività svolta per conto di terzi;
e) il ricavato dall’alienazione dell’inventario mobile fuori uso.
2. Tutte le entrate del Centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.