Sentenza del 18 dicembre 2009, n. 410; Pres. Falk Ebner, Est. Zelger
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge n. 241/1990 e alla L.P. n. 17/1993, è stato elevato a principio generale dell’attività amministrativa, riconducibile tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell’art. 117 co. 2 della Costituzione. Il legislatore ha previsto, infatti, forme di tutela del diritto di accesso molto ampie, sia per quanto attiene alle modalità di esercizio dello stesso in sede procedimentale, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale e giustiziale da accordare agli interessati. In tale contesto normativo le limitazioni all’esercizio del diritto di accesso costituiscono ipotesi eccezionali, prevedendo i citati testi legislativi una serie di limitazioni concernenti determinati documenti, in relazione ad esigenze di segreto e riservatezza poste nell’interesse pubblico o di terzi. È, pertanto, da considerarsi illegittimo sia un diniego immotivato dell’amministrazione alla richiesta di accesso, sia l’omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l’elusione della stessa con risposte non esaurienti.