Sentenza del 15 dicembre 2009, n. 401; Pres. f.f. Widmair, Est. Del Gaudio
Incorre nel vizio di carente motivazione il provvedimento dell’I.P.E.S. che revoca l’assegnazione in locazione di un alloggio, per generica violazione di quanto disposto dalle lettere d) ed e) dell’art. 110 della L.P. n. 13/1998 (uso dell’alloggio per scopi illeciti e abuso del godimento dello stesso), senza far riferimento, seppur minimo, ai fatti specifici dai quali è scaturito l’avvio del procedimento - anche in assenza di deduzioni dell’interessato - e la successiva adozione dell’atto di revoca.