Sentenza del 16 luglio 2009, n. 270; Pres. Falk Ebner, Est. Pantozzi Lerjerfors
Illegittimamente l’Assessore alle foreste della Provincia autonoma di Bolzano ha autorizzato con decreto un piano di abbattimento, da realizzarsi nel mese di settembre 2008, di n. 1970 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, ai sensi dell’art. 4 co. 2, L.P. 17 luglio 1987 n. 14, in quanto il provvedimento, nel condividere le osservazioni e le motivazioni espresse nell’allegata deliberazione dell’osservatorio faunistico provinciale, omette di precisare l’entità e le modalità di accertamento dei singoli danni all’agricoltura dovuti alla presenza di marmotte, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del decreto stesso in relazione al pregiudizio “notevole” che deve sussistere concretamente a norma del citato disposto di legge. Va rilevato inoltre che l’amministrazione provinciale, adottando almeno dal 2000 una siffatta misura sulla base di motivazioni pressoché identiche, trasforma uno strumento eccezionale voluto dal legislatore in uno strumento ordinario di prelievo di una specie altrimenti non cacciabile.