8.1. L’Associazione dei cacciatori può chiedere sia con la presentazione della domanda di concessione del contributo sia successivamente l’erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso.
8.2. La liquidazione dei contributi concessi nonché del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al precedente comma, avviene in unica soluzione a seguito della presentazione della documentazione di spesa da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia.