1. Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento alle strutture pubbliche e private o ai professionisti che ne facciano richiesta del possesso dei requisiti minimi e ulteriori di qualificazione, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, ove prevista;
b) funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale e al fabbisogno di assistenza;
c) validità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. La Giunta Provinciale determina:
a) i parametri relativi ai fabbisogni sanitari, con riferimento alle esigenze sanitarie individuate nella programmazione provinciale, per permettere di valutare le strutture da accreditare rispetto agli indirizzi programmatori;
b) i criteri per la valutazione, anche sulla base di indicatori, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture accreditate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;
c) i requisiti ulteriori di qualificazione, da confermare o aggiornare almeno ogni tre anni.