1. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), viene istruito dall'Ufficio igiene e salute pubblica, avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, del competente servizio aziendale di igiene e sanità pubblica e dell'Ufficio edilizia sanitaria della Provincia. L'Ufficio igiene e salute pubblica provvede alla formulazione di una proposta finale. In caso di ristrutturazioni senza ricadute sull’esercizio dell’attività, l’ufficio può valutare la non necessità di dar corso a un procedimento di autorizzazione.
2. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene istruito dall'Ufficio igiene e salute pubblica, avvalendosi, per l'esame dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, del competente servizio aziendale di igiene e sanità pubblica. La verifica dei restanti requisiti minimi e la stesura del rapporto complessivo di verifica viene effettuata dai team di valutatori coordinati dal Servizio Centrale Autorizzazione e Accreditamento (SCAA) di cui all'art. 15, comma 2, secondo le modalità previste dall'art. 16, prescindendo da quanto previsto al punto 3., lettera g). Il rapporto di verifica viene presentato all’Ufficio igiene e salute pubblica per la formulazione della proposta finale.
3. La proposta finale di cui ai commi 1. e 2. viene trasmessa al Comitato per la Programmazione Sanitaria di cui all’articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.