1. La Ripartizione Provinciale Sanità verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) e, in caso di positivo riscontro, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, conferisce il mandato per la valutazione dei requisiti al Servizio Centrale Autorizzazione e Accreditamento (SCAA).
2. Lo SCAA predispone la verifica tramite i team di valutatori, che produrranno il rapporto di verifica entro centoventi giorni dal conferimento del mandato. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di elementi informativi o di documenti probatori necessari alla valutazione.
3. La Commissione Tecnica per l'Accreditamento (CTA) di cui all’art. 15, comma 1., sulla base del rapporto di verifica, formula la proposta finale da trasmettere, per ulteriore parere consultivo, al Comitato per la Programmazione Sanitaria di cui all’articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. Tale parere sarà formulato entro novanta giorni dalla produzione del rapporto di verifica.