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In vigore al: 17/07/2014

Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 5/2014 - Modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, di proprietà degli enti pubblici territoriali

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Art. 3
Convenzione

1. L’ente pubblico territoriale proprietario dell’impianto stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nelle presenti modalità.

3. La convenzione, in ogni caso, persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia dell’impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e tipo di utenza;

c) adeguata promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

4. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

a) durata dell’affidamento in gestione dell’impianto;

b) oneri a carico del gestore quali, di norma, utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;

c) oneri a carico del proprietario quali, di norma, manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;

d) modalità del controllo da parte dell’ente proprietario;

e) modalità di recesso dalla convenzione, sia da parte del proprietario sia da parte dell’affidatario; modalità di rescissione consensuale;

f) penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell’impianto;

g) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi ed altre polizze da indicare espressamente;

h) disciplina per l’uso dell’impianto da parte di soggetti terzi secondo le condizioni stabilite nell’articolo 4, comma 2.

5. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte del soggetto affidatario, che si possano comunque configurare come interventi accessori alla gestione;

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’ente proprietario in conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto.