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1) di autorizzare il rimborso di prestazioni eseguite in regime di chirurgia ambulatoriale e di approvare le tariffe di cui all’allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2) di applicare, ai fini della fruizione del rimborso per gli interventi di chirurgia ambulatoriale, il regolamento unificato di reddito e patrimonio emanato con decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;
3) per quanto riguarda le definizioni, rispettivamente, di “valore della situazione economica” (VSE) e di “dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP), utilizzate nella presente delibera, si rimanda, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;
4) di adottare i seguenti criteri e indicazioni per l’accesso all’assistenza specialistica indiretta di cui all’art. 34 della L.P. 5 Marzo 2001, n. 7 e successive modifiche:
a) hanno diritto al rimborso le persone, le quali al momento della fruizione della prestazione, sono residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale;
b) conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche, l’assistenza specialistica ambulatoriale in forma indiretta è una prestazione di primo livello;
c) ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi;
d) il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi degli articoli dal 21 al 25 compreso del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;
e) il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 € e nella misura del 50% per l’importo eccedente;
f) per quanto concerne il riferimento temporale della DURP si rimanda a quanto stabilito decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 e successive modifiche;
g) per la concessione del rimborso, il nucleo familiare del paziente non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 8;
5) di stabilire che, in caso di assicurazione privata o altra forma di indennizzo, che coprano anche solo in parte la spesa sanitaria sostenuta dall’utente, a quest’ultimo spetti un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione o dall’altra forma di indennizzo, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale;
6) l'accesso presso l’ambulatorio chirurgico dotato dei requisiti previsti per svolgere la chirurgia ambulatoriale o presso le strutture ospedaliere non operanti per conto e a carico del SSN, dovrà avvenire sulla base di una prescrizione del medico di medicina generale nonché del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella sua disciplina. Sono fatti salvi i casi urgenti, che devono essere certificati all'atto di entrata dal medico curante della struttura o dell’ambulatorio;
7) la domanda di rimborso corredata dai relativi allegati dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla dimissione dell’ambulatorio protetto o dalla struttura al Comprensorio sanitario di appartenenza, che dovrà in primo luogo verificare lo stato di residenza in provincia di Bolzano del richiedente e la relativa iscrizione al Servizio sanitario provinciale.
8) Ai fini del rimborso dovrà essere presentata:
a) la documentazione originale quietanzata delle spese sostenute, corredata da referto medico e cartella clinica ambulatoriale dalla quale dovranno risultare la diagnosi e la necessità della prestazione;
b) la prescrizione del medico di medicina generale nonchè del medico specialista pubblico o convenzionato per patologie rientranti nella sua disciplina, che accerti la necessità della prestazione, ovvero la certificazione del medico curante della struttura o ambulatorio all'atto di entrata del paziente, se trattasi di caso urgente;
9) per la concessione del rimborso di cui ai punti precedenti della presente delibera, il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 8;
10) è fatta salva la possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti (indicazione clinica e stato sociale del paziente, inteso quest’ultimo come disponibilità o meno di supporto sociale) certificati dal medico curante di trattare tali prestazioni in regime di ricovero sempre nel rispetto della soglia/ percentuale di ammissibilità prevista per tale intervento dalla deliberazione della Giunta provinciale n 231 del 14.02.2011;
11) la presente delibera trova applicazione a partire dalla sua approvazione;
12) il presente provvedimento non deve comportare una maggiore spesa per l’assistenza indiretta rispetto a quella sostenuta nel 2012. Pertanto la spesa derivante dall’aggiornamento delle tariffe e delle quote di rimborso verrà monitorata ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e qualora risultasse maggiore a quella sostenuta nel 2012 si procederà ad una revisione delle tariffe in diminuzione.
Tabella