(1) Per il personale docente ed equiparato, è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un numero di ore di insegnamento non inferiore al 30% e non superiore al 90% del limite massimo dell'orario di insegnamento previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
(2) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, la definizione della misura e dell'articolazione orizzontale e verticale dell'orario di lavoro tiene conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del personale.
(3) Il trattamento economico fondamentale del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale a quello del corrispondente personale con orario di insegnamento a tempo pieno. Per il personale docente il cui contratto individuale preveda un orario di insegnamento inferiore a quello stabilito dall'articolo 5, comma 1, o dall'articolo 6, comma 1, l'indennità di cui all'articolo 17 è ridotta di tanti ventiduesimi o di tanti diciottesimi quante sono le ore di insegnamento inferiori a 22, rispettivamente a 18 previste dal contratto medesimo. Per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché per il personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole elementari, le maggiori prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di insegnamento previsto nel rapporto di lavoro a tempo parziale e che devono essere utilmente prestate per la corresponsione dell'indennità provinciale, vengono calcolate in rapporto proporzionale rispetto alle due ore previste per il personale a tempo pieno.
(4) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'orario funzionale di cui all'articolo 8 è ridotto in proporzione, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nonché per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.
(5) Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un periodo di congedo ordinario in proporzione dell'orario di lavoro a tempo parziale. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
(6) La concessione di congedi straordinari nonché le assenze per malattia per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.
(7) La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata al/la dirigente scolastico/a competente. Termini e modalità per la presentazione delle domande verranno fissati dalle singole intendenze scolastiche.
(8) L'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale del personale di cui al comma 1 è garantita a non meno del 25% dell'organico della singola istituzione scolastica. Qualora tale contingente, o quello superiore stabilito dalla singola istituzione scolastica, non fosse sufficiente per accogliere le domande presentate, il/la dirigente scolastico/a ammette le domande, tenendo conto, in ordine di priorità, delle precedenze di seguito elencate:
- portatori/trici di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46;
- stato di malattia compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- familiari a carico portatori/trici di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
- figli/e di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- familiari che assistono persone portatori/trici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani/e non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
- aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;
- esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione;
- anzianità di servizio valida ai fini della carriera.
(9) Per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, anche ai/alle docenti con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste, con il consenso degli/delle interessati/e, prestazioni di lavoro straordinario retribuito che non possono essere superiori al 10% del monte ore annuo complessivo di attività di insegnamento previste dal contratto individuale.
(10) Il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico, svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Il trattamento economico, nella misura del 50%, spetta per l'intero biennio scolastico che viene riconosciuto a tutti gli effetti. Dietro presentazione di adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa, il personale svolge la sopraccitata prestazione lavorativa nel secondo anno del biennio scolastico. L'istituto previsto al presente comma può essere fruito una sola volta in un quinquennio.
(11) In prima applicazione del presente contratto, il personale che nell'anno scolastico 2001-2002 ha rinunciato alle prestazioni aggiuntive previste dai vigenti CCP rispetto a quelle previste dal vigente CCNL, è ammesso, a domanda, per l'anno scolastico 2002-2003 al rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 90 per cento. La domanda è da presentare all'istituzione scolastica di appartenenza entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.