(1) L'orario di insegnamento nelle scuole elementari è pari a 22 ore settimanali comprensive del servizio mensa e vigilanza degli/delle alunni/e.
(2) L'orario di cui al comma 1 comprende l'insegnamento curriculare, le attività di insegnamento individualizzato, il recupero, l'approfondimento didattico individuale o per classi, o per gruppi di interesse o di livello. Tale orario è indirizzato all'attuazione dei vigenti programmi scolastici provinciali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434. Nelle pluriclassi comprensive di prime classi nonché, su conforme deliberazione del competente organo collegiale, nei casi particolari, quando siano necessari interventi didattici ed educativi, anche individualizzati, ai/alle docenti possono essere richieste fino a due ulteriori ore settimanali di insegnamento obbligatorio. Con l'adesione dei/delle docenti l'orario di insegnamento di cui al comma 1 può essere aumentato fino a quattro ore settimanali.
(3) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione l'orario settimanale di insegnamento è di 20 ore, ferma restando l'applicazione nei confronti degli/delle stessi/e docenti di tutte le ulteriori disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili, nonché quelle dell'articolo 6, comma 7. Qualora il posto orario sia inferiore all'orario di insegnamento, le rimanenti ore sono utilizzate per percorsi didattici particolari, per attività integrative ovvero per supplenze.
(4) Le ore di insegnamento superiori a quelle indicate al comma 1, vengono compensate come ore straordinarie nella misura indicata nella corrispondente tabella di cui all'allegato 2.
(5) I/Le docenti assenti per periodo pari o inferiori a cinque giorni di insegnamento sono di norma sostituiti/e prioritariamente nell'ambito del plesso e subordinatamente, in caso di necessità nell'ambito del circolo.
(6) Per lo svolgimento delle attività e delle iniziative parascolastiche di durata superiore all'orario giornaliero di insegnamento degli/delle insegnanti delle scuole elementari è previsto, per ciascuna istituzione scolastica, un contingente annuo di ore straordinarie. Solamente nell'ambito dell'insegnamento modulare, nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, le istituzioni scolastiche possono prevedere, in alternativa, il recupero delle ore prestate per lo svolgimento delle predette attività.
(7) Per i/le docenti di seconda lingua e di religione delle scuole elementari trovano applicazione in materia, quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6.