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o) Testo unico del 23 aprile 2003 1)
Testo unico delle disposizioni vigenti a decorrere dal 26 novembre 2002 dei seguenti contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano
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Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 27 maggio 2003, n. 21

Art. 13 (Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa)  

(1)  Per contribuire alla realizzazione delle finalità dell'autonomia dell'istituzione scolastica e per valorizzare la professionalità e l'impegno aggiuntivo degli/delle insegnanti, ciascuna istituzione conferisce a propri/e docenti specifiche funzioni obiettivo riferite alle seguenti aree:

  1. gestione del piano dell'offerta formativa;
  2. sostegno del lavoro dei/delle docenti;
  3. interventi e servizi per gli/le studenti/esse;
  4. realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni all'istituzione scolastica.

Fatta salva ogni autonoma decisione dell'istituzione scolastica, tra le funzioni obiettivo conferibili per incarico rientrano, con riferimento alle corrispondenti predette aree, in particolare:

  1. il coordinamento delle attività del piano dell'offerta formativa, della progettazione curricolare e dei rapporti tra scuola e famiglia;
  2. la valutazione delle attività del piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12;
  3. l'analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento interno;
  4. l'accoglienza dei/delle nuovi/e docenti e il coordinamento nell'istituzione scolastica dell'attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei/delle docenti;
  5. la produzione di materiali didattici e la cura della documentazione educativa nonché il coordinamento e la consulenza disciplinare;
  6. il coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento alla gestione dei sussidi informatici e multimediali, e della biblioteca della istituzione scolastica;
  7. il coordinamento per le iniziative collaterali, aggiuntive ed extracurricolari come pure le attività di referente per le educazioni;
  8. il coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento, di consulenza psicopedagogia e di tutoraggio;
  9. coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero;
  10. il coordinamento delle attività di scuola-lavoro e di stage formativi anche in collaborazione con enti o aziende pubbliche e private;
  11. il coordinamento delle attività con la formazione professionale.

(2)  Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche conferiscono incarichi di coordinamento che vengono retribuiti con un compenso annuo da 1.000 a 3.000 euro. Le intendenze scolastiche assegnano alle singole istituzioni scolastiche un apposito fondo sulla base di criteri da stabilirsi in contrattazione decentrata a livello di intendenza scolastica. Le assegnazioni sono tratte dal fondo complessivo costituito sulla base delle risorse finanziarie già attribuite, per le medesime finalità, alle singole intendenze scolastiche per l'anno scolastico 2000-2001.

(3)  Il fondo complessivo di cui al comma 2, viene aumentato, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 nella misura corrispondente al tasso tendenziale di inflazione rilevato dall'ASTAT nell'anno scolastico precedente per il comune di Bolzano. In caso di soppressione o accorpamento di istituzioni scolastiche, il fondo complessivo viene ridotto in misura equa previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(4)  Anche per gli incarichi di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 4 e 5.

(5)  In coerenza con gli obiettivi del piano dell'offerta formativa, le funzioni di cui al presente articolo sono definite, nella fase di avvio dell'anno scolastico, dal collegio dei/delle docenti dell'istituzione scolastica.

(6)  Il collegio dei/delle docenti determina, altresì, i requisiti e le competenze professionali necessarie, le modalità per il conferimento e il rinnovo degli incarichi, come pure i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. Nelle istituzioni scolastiche verticalizzate e nelle istituzioni scolastiche aggregate le decisioni sono adottate dal collegio dei/delle docenti unitario.

(7)  Nella determinazione dei requisiti e per la concreta designazione dei/delle docenti, che ne abbiano fatto domanda, il collegio dei/delle docenti tiene conto dello stato di servizio dei/delle docenti interessati/e, valutando in particolare gli incarichi già ricoperti, le esperienze e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel corso dell'attività professionale, e i titoli coerenti con l'incarico da attribuire.

(8)  Per le finalità di cui al comma 7, il collegio dei/delle docenti si avvale di un gruppo di lavoro, presieduto dal/la dirigente scolastico/a e composto da due docenti nominati/e dal collegio stesso. Le proposte di designazione del gruppo di lavoro sono adottate, di norma, all'unanimità. Il collegio dei/delle docenti esamina le proposte della commissione e con motivata deliberazione designa i docenti; le designazioni non proposte con l'unanimità del gruppo vengono ratificate sulla base della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del collegio. La designazione del/la docente, al/la quale viene conferito un incarico riferibile all'area di cui alla lettera d) del comma 1, viene comunque adottata d'intesa con il/la dirigente scolastico/a.

(9)  L'incarico relativo alle funzioni obiettivo è rinnovabile e per il suo conferimento costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilità del/la docente a permanere nell'istituzione scolastica per tutta la durata delle attività connesse alle funzioni obiettivo. Costituisce, peraltro, requisito fondamentale la dichiarata disponibilità del/la docente interessato/a a frequentare iniziative di formazione in servizio di durata fino a 30 ore con un minimo di 20 ore, da attivare in materia dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e comunicate all'Amministrazione scolastica. L'Amministrazione scolastica assicura in materia l'adozione delle iniziative di coordinamento e di supporto di propria competenza.

(10)  L'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo e di quelle dell'articolo 11, è valutabile ai fini dell'accesso agli incarichi in altre istituzioni scolastiche e più in generale nell'Amministrazione scolastica nonché ai fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.

(11)  Sulla base dei provvedimenti assunti ai sensi dei commi 5, 6 e 7, gli incarichi vengono conferiti dal/la dirigente scolastico/a.

(12)  Sulla base dei parametri definiti ai sensi del comma 6, il/la dirigente scolastico/a verifica il regolare svolgimento degli incarichi e il conseguimento dei risultati attesi e, nel quadro del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 16 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, riferisce al collegio dei/delle docenti per le valutazioni di competenza ai fini dell'eventuale rinnovo degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.

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