(1) Ai fini del risparmio energetico e della tutela del clima, gli apparecchi di refrigerazione degli esercizi commerciali devono essere dotati di porte o di sistemi equivalenti per la chiusura.
(2) La Giunta provinciale fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il Consiglio dei Comuni.
(3) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, il comune procede alla diffida nei confronti del proprietario dell’apparecchio di refrigerazione e fissa un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate. In caso di inottemperanza alla diffida, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 600,00 euro per ogni apparecchio di refrigerazione non conforme alle disposizioni di cui al comma 1. 17)