(1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.
(2) L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: