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a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 2/ter (Diffida e sanzioni)

(1) In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima procede alla diffida, fissando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate.

(2) L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

  1. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede a installare un sotto-contatore di cui all’articolo 2/bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  2. il proprietario dell'unità immobiliare che non provvede ad installare sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui all’articolo 2/bis, comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno dell'unità immobiliare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobiliare;
  3. i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2/bis che non ripartiscono le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2/bis, comma 4, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità immobiliare. 15)
15)
L'art. 2/ter è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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ActionActiona) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9
ActionActionArt. 1 (Finalità e ambito di applicazione)        
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ActionActionArt. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)
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ActionActionArt. 2/ter (Diffida e sanzioni)
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