(1) Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali, inclusi i funghi, sono protette integralmente.
(2) È consentita la raccolta per uso proprio delle piante di cui all’allegato C, tranne che nei monumenti naturali e biotopi.
(3) I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le piante, ad eccezione delle specie vegetali integralmente protette di cui all’allegato B e tranne che nei biotopi e nei monumenti naturali.
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