(1) Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell’articolo 7.
(2) Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.
(3) È vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.
(3/bis) I proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona nonché le specie vegetali parzialmente protette senza limitazioni. Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta. 5)
[(4) I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.]3)
(5) Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all’allegato C.
(6) Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche.
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.