In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 61)2)
Legge di tutela della natura e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
2)
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

Art. 8 (Specie vegetali parzialmente protette)   delibera sentenza

(1)  Sono parzialmente protette tutte le specie vegetali a diffusione spontanea non indicate nell’articolo 7.

(2)  Ogni persona può raccogliere giornalmente non più di dieci steli fioriferi delle piante parzialmente protette.

(3)  È vietato estirpare o porre in commercio piante parzialmente protette, prelevarne o danneggiarne parti sotterranee o prelevarne le rosette.

(3/bis)  I proprietari privati, gli affittuari, gli usufruttuari e i familiari con loro conviventi possono raccogliere, sui fondi di cui dispongono, funghi in quantità giornaliera non superiore a tre chilogrammi a persona nonché le specie vegetali parzialmente protette senza limitazioni. Nei parchi naturali i residenti nei relativi comuni possono raccogliere funghi nei giorni pari in quantità non superiore a due chilogrammi a persona senza pagamento del diritto fisso di raccolta. 5)

[(4)  I proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e le persone con loro conviventi possono raccogliere senza limitazioni, sui fondi di cui dispongono, i funghi e le specie vegetali parzialmente protette.]3)

(5)  Fatti salvi i diritti del proprietario terriero, chiunque ha il diritto di raccogliere per uso proprio i frutti di bosco e le specie vegetali di cui all’allegato C.

(6)  Il direttore ovvero la direttrice della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio può autorizzare la raccolta di specie vegetali parzialmente protette per finalità di ricerca, didattiche o farmaceutiche.

massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
5)
L'art. 8, comma 3/bis, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
3)
Gli articoli 4, art. 8, comma 4, art. 11, commi 1 e 2, art. 22 comma, 6 e art. 33, comma 3, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActiona) Legge provinciale19 giugno 1991, n. 18
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 30
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 luglio 1994, n. 30
ActionActiond) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 6
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionTUTELA DELLE SPECIE
ActionActionTutela degli animali selvatici
ActionActionTutela delle piante a diffusione spontanea
ActionActionArt. 6 (Oggetto di tutela)
ActionActionArt. 7 (Specie vegetali integralmente protette)
ActionActionArt. 8 (Specie vegetali parzialmente protette)  
ActionActionArt. 9 (Aree protette)   
ActionActionArt. 10 (Utilizzazione agricola e forestale)
ActionActionNorme particolari per la tutela delle specie
ActionActionTUTELA DEGLI HABITAT
ActionActionDISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SITI NATURA 2000
ActionActionTUTELA DI MINERALI E FOSSILI
ActionActionPROMOZIONE DELLA TUTELA DELLA NATURA
ActionActionATTUAZIONE DELLA LEGGE
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionActionAllegato E
ActionActionAllegato F
ActionActione) Legge provinciale 30 settembre 2020, n. 10
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico