(1) Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.
(2) Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha inoltre l’obbligo:
(3) Il gestore dell’area sciabile attrezzata deve essere collegato con le Centrali del numero unico europeo di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati. 27)