In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

j) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 141)
Ordinamento delle aree sciabili attrezzate 2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 30 novembre 2010, n. 48.

Art. 11 (Obblighi del gestore)

(1)  Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all’uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall’assessore provinciale competente, sentita l’associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.

(2)  Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha inoltre l’obbligo:

  1. di provvedere alla preparazione ed alla manutenzione delle piste;
  2. di provvedere alla classificazione ed alla protezione delle piste e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta sulle aree sciabili attrezzate;
  3. di istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulle norme di comportamento dell’utente previste dalla presente legge;
  4. di garantire un adeguato servizio piste e di soccorso;
  5. di mettere gratuitamente a disposizione dell’Area funzionale Turismo e dell’Ufficio provinciale Funivie spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 23, 24)
  6. di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano, 25)
  7. di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento. 26)

(3) Il gestore dell’area sciabile attrezzata deve essere collegato con le Centrali del numero unico europeo di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati. 27)

24)
La lettera e) dell’art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 16, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
25)
La lettera f) dell'art. 11, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
26)
La lettera g) dell’art. 11, comma 2, è stata inserita dall’art. 1, comma 17, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
27)
L’art. 11, comma 3, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 18, della L.P. 18 luglio 2023, n. 15.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionAMBITO D’APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ActionActionPIANO DI SETTORE, ZONE SCIISTICHE, REGISTRO E DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionREQUISITI, CLASSIFICAZIONE, DELIMITAZIONE E SEGNALETICA DELLE PISTE DA SCI
ActionActionGESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionArt. 11 (Obblighi del gestore)
ActionActionArt. 12 (Preparazione e manutenzione delle piste)
ActionActionArt. 13 (Protezione delle piste)
ActionActionArt. 14 (Servizio piste e controllo)
ActionActionArt. 15 (Servizio di soccorso)
ActionActionArt. 15-bis (Direttore delle piste)
ActionActionArt. 16 (Apertura e chiusura delle piste)
ActionActionCOMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
ActionActionSERVITÙ
ActionActionSANZIONI AMMINISTRATIVE
ActionActionDISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionn) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 15
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico