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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 2 (Finalità della scuola dell'infanzia)     

(1)  La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.

(2)  La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l'offerta educativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. Un anno nella scuola dell’infanzia è obbligatorio, non incide sull’obbligo scolastico nonché sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione stabiliti dalla normativa nazionale. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli prevedendo che per l’anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione. 22)

(3)  L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalità precipua della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

(4)  La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e l'individualizzazione delle attività educative nonché la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.

22)
L’art. 2, comma 2, è stato prima modificato dall’art. 5, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12, e successivamente dall’art. 12, comma 1, della L.P. 26 marzo 2024, n. 1.
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ActionActionArt. 4 (Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia)
ActionActionArt. 5 (Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia) 
ActionActionArt. 6 (Gestione delle scuole dell'infanzia)                
ActionActionArt. 7 (Organi del circolo di scuola dell'infanzia)
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