(1) Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di dicembre dell’anno in cui avviene l’iscrizione. La Giunta provinciale può prevedere deroghe e stabilire ulteriori disposizioni relative all’iscrizione. 26)
(1-bis) Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola dell’infanzia interessata, l’ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disposta dal competente comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni. 27)
(2) 28)
(3) 28)