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f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 51)
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

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1)
Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

Art. 6 (Gestione delle scuole dell'infanzia)                 delibera sentenza

(1)  La singola scuola dell'infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.

(2)  La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.

(3)  Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.

(4)  Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero rete di scuole dell'infanzia è preposta un'insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell'infanzia.

(5)  Per ogni sezione di scuola dell'infanzia sono assegnate ed assegnati un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

(6)  Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui una o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

(7)  L'inserimento di bambine e bambini provenienti da altri Paesi nonché di bambine e bambini in situazioni linguistiche locali complesse viene favorito attraverso l'utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta provinciale.

(8)  La Giunta provinciale determina i criteri in base ai quali le rispettive direzioni provinciali Scuola dell’infanzia e la direzione provinciale Scuole ladine possono istituire, compatibilmente con le risorse disponibili, sezioni di scuola dell’infanzia con orario prolungato. Per ogni sezione con orario prolungato sono assegnati, di norma, aggiuntivamente un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini. 23)

(9)  La Giunta provinciale definisce i criteri per l'assegnazione di insegnanti e collaboratrici pedagogiche o collaboratori pedagogici per le supplenze all'interno di ogni circolo di scuola dell'infanzia.

(10)  Il personale delle scuole dell'infanzia di cui sia stata accertata la definitiva inidoneità all'attività pedagogica con bambini e bambine è impiegato per compiti amministrativi. L'impiego avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.

(11)  Alla gestione delle scuole dell'infanzia provvede il comune competente per territorio ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola dell'infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e bambine provenienti da altri comuni, alla sua gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola dell'infanzia, con l'obbligo per gli altri comuni di concorrere alle spese in proporzione al numero dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine.  La gestione della scuola dell’infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell’infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l’immobile. 24)

(12)  Una scuola dell'infanzia è soppressa d'ufficio, qualora sia frequentata da meno di cinque bambine e bambini. La Giunta provinciale decide sull'eventuale soppressione, qualora per almeno due anni scolastici consecutivi il numero delle bambine iscritte e dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci.

massimeDelibera 7 marzo 2023, n. 186 - Assegnazione di posti al personale d’integrazione provinciale
massimeDelibera 8 febbraio 2022, n. 83 - Modifiche concernenti l’assegnazione dei posti al personale delle scuole dell’infanzia
massimeDelibera 11 maggio 2021, n. 408 - Assunzione a tempo determinato dei collaboratori / collaboratrici all'integrazione per bambini ed alunni con handicap - rinvio scadenza per lo scioglimento della riserva per la formazione aggiuntiva dal 14.06.2021 al 30.06.2021
massimeDelibera 2 marzo 2021, n. 186 - Assunzione a tempo determinato degli insegnanti delle scuole professionali e di musica, dei “collaboratori e delle collaboratrici all’integrazione” comprese educatrici ed educatori professionali – rinvio scadenza dal 28.02.2021 al 31.03.2021
massimeDelibera 13 marzo 2018, n. 223 - Assunzioni a tempo determinato e trasferimenti nel profilo professionale di "collaboratore/collaboratrice all'integrazione" (modificata con delibera n. 184 del 17.03.2020 e delibera n. 282 del 30.03.2021)
massimeDelibera 24 marzo 2015, n. 347 - Approvazione dei criteri di accesso, dei titoli e del programma d’esame per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, di personale insegnante di scuola dell’infanzia tedesca della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da utilizzare per le attivitá di responsabile di tirocinio (DM n. 249/2010, art. 11, comma 2 e comma 4) nel Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, sezione tedesca, scuola dell’infanzia, presso la Libera Universitá di Bolzano
massimeDelibera 18 marzo 2014, n. 293 - Approvazione dei criteri di accesso, dei titoli e del programma d'esame per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, di personale insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in servizio presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige da utilizzare per le attività di responsabile di tironcinio (DM n. 249/2010, art. 11, comma 2 e comma 4) nel Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria presso la Libera Università di Bolzano
massimeDelibera N. 3278 del 20.07.1998 - Esonero di personale di scuola materna per progetti pedagogici
23)
L'art. 6, comma 8, è stato così integrato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
24)
L'art. 6, comma 11, è stato così integrato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
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