In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Art. 39 (Interventi di ripristino ambientale)

(1) Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, l'effettiva o potenziale contaminazione di un sito ovvero determina un pericolo concreto e attuale di contaminazione, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

  1. deve essere data, entro 48 ore, comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune territorialmente competente della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
  2. deve essere data, entro 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), comunicazione alle medesime autorità destinatarie della comunicazione di cui alla lettera a) degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale;
  3. deve essere presentato, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, il progetto di bonifica delle aree inquinate ai sensi dell'articolo 40.

(2) Gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune; quest'ultimo diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi dell'articolo 40.

(3) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, previa approvazione ai sensi dell'articolo 40, nei seguenti casi, nei quali le relative spese sono a carico del responsabile o del proprietario ritenuto corresponsabile:

  1. il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito ritenuto corresponsabile non provveda;
  2. il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, nè provveda il proprietario del sito ritenuto corresponsabile o altro soggetto interessato;
  3. il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.

(3/bis) Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale. 22)

(4) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica da rilasciare secondo le disposizioni vigenti.

(5) Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

(6) Nel caso in cui il mutamento di destinazione urbanistica di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, fissati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto, da approvare secondo le modalità di cui al presente articolo.

22)
L'art. 39, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionGESTIONE DEI RIFIUTI
ActionActionGESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
ActionActionTUTELA DEL SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
ActionAction Art. 38 (Tutela del suolo)
ActionAction Art. 39 (Interventi di ripristino ambientale)
ActionAction Art. 40 (Bonifica ambientale dei siti inquinati)
ActionActionDISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
ActionAction(articolo 3, comma 1, lettera a)
ActionAction(articolo 3, comma 1, lettera l)
ActionAction(articolo 3, comma 1, lettera k)
ActionAction(articolo 15, comma 1)
ActionActionAllegato E (1)
ActionActionCaratteristiche di pericolo per i rifiuti
ActionAction(articolo 37)
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico