(1) I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell'interessato all'Agenzia provinciale che, sentiti i comuni interessati, li approva. L'approvazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia.
(2) L'approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
(3) Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia provinciale.
(4) La Giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:
- i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione urbanistica dei siti;
- le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;
- i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all'interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte.
(5) La Giunta provinciale, su proposta dell'ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1.
(6) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai progetti relativi ai siti individuati ai sensi dell'articolo 1/bis della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nonché dall'articolo 10/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14, e dall'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4; per questi progetti restano in vigore le disposizioni ivi contenute. Per i relativi progetti esecutivi, ancorchè non contemplati negli articoli 1/bis della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, e 10/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, l'approvazione è sostituita dalla sola verifica di conformità con il relativo progetto preliminare o definitivo approvato.