(1) I soggetti che effettuano la gestione di impianti pubblici e sovracomunali di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati e ai comuni che subiscono l'impatto di tali impianti. Il contributo ambientale deve essere utilizzato dai comuni che lo percepiscono per finalità ambientali. Le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo e l'entità dello stesso sono determinate con regolamento di esecuzione.