(1) I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
(2) La tariffa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
(3) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90 per cento dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.
(4) La tariffa è determinata e riscossa dai comuni anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.