(1) Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione, a tutti gli impianti esclusi dal regolamento (UE) n. 424/2016 si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la costruzione degli impianti a fune. 38)
(2) Per motivate ragioni e su richiesta del/della committente dell'impianto e della ditta costruttrice, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al comma 1. Per la concessione delle deroghe può essere sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.