(1) Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 709 del codice della navigazione.37)