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b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 30/bis (Aiuti)    delibera sentenza

(1)  La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

  1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
  2. gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

(2)  La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:

  1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;
  2. le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
  3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
  4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;
  5. la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;
  6. l’eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;
  7. l’ordine di priorità degli interventi finanziabili;
  8. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato.

(3)  I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell’impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

(4)  In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 31) 32)

massimeDelibera 12 settembre 2023, n. 787 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune
31)
Il Capo VI con l'art. 30/bis, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
32)
L'art. 30/bis, comma 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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