(1) Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:
(2) Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:
(2/bis) Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. 3)
(2/ter) Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico. 4)
(2/quater) Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge. 5)