In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)2)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
2)
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:

  1. funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi;
  2. le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse;
  3. le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;
  4. le teleferiche;
  5. gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

(2)  Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

  1. le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;
  2. le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:
    1. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;
    2. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;
    3. funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.

(2/bis) Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. 3)

(2/ter) Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico. 4)

(2/quater) Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge. 5)

3)
L'art. 2, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 2, comma 2/ter, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
L'art. 2, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 44, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
ActionActionb) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionAmbito di applicazione
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)    
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionFunivie in servizio pubblico
ActionActionFunivie in servizio privato e teleferiche
ActionActionDisposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
ActionActionSanzioni amministrative e organi di vigilanza
ActionActionDisposizioni transitorie e finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico