(1) La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d'acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d'acqua residua prescritta, l'attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l'utilizzo d'acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l'inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa:66)
- per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
- per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro;
- per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
- 67)
- 67)
- 67)
- oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro.
(2) La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l'effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l'inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare:
- per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 125,00 euro a 1.250,00 euro;
- per uso industriale e per l'innevamento artificiale è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;
- per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media:
- 68)
- 68)
- 68)
- oltre kW 3000 è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
(3) L'inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:
- l'inosservanza dei divieti e obblighi relativi alla manutenzione nelle aree di tutela dell'acqua potabile è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro;
- la violazione delle disposizioni delle aree di tutela relative a costruzioni e lavori di scavo è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 euro;
- l'esecuzione di misure, interventi o lavori nelle aree di tutela in mancanza delle perizie idrogeologiche prescritte o delle autorizzazioni necessarie o delle prove sulla compatibilità di un progetto con le disposizioni di tutela è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 euro;
- tutte le altre violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all'uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. 69)