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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 57 (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'acqua)   60) 

(1)  Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. 61)
  2. chiunque apre o effettua nuovi scarichi di acque reflue senza l'autorizzazione di cui all'articolo 39 ovvero effettua o mantiene detti scarichi dopo che l'autorizzazione è stata sospesa o revocata ovvero non consente l'accesso da parte del personale incaricato del controllo ai sensi dell'art. 56, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 1000 euro a 3000 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 2.000 euro a 6.000 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 3.000 euro a 9.000 euro;
    4. scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti dove vengono trattate le sostanze pericolose di cui all'allegato H: da 5.000 euro a 15.000 euro;
  3. chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare i valori limite di emissione di cui agli allegati alla presente legge, rispettivamente quelli fissati con l'autorizzazione, è tenuto al pagamento della metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b);
  4. chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con regolamento di esecuzione o con l'atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell'importo delle sanzioni stabilite alla lettera b); 62)
  5. chiunque contravviene al divieto di effettuare la diluizione degli scarichi di cui all'articolo 29, comma 4, e all'articolo 35, comma 4, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.200 euro a 3.600 euro;
  6. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 36 relative allo smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;
  7. chiunque omette di realizzare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue prescritti ai sensi dell'articolo 37, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;
  8. chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione o la gestione dei sistemi automatici di controllo di cui all'articolo 39, comma 11, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro;
  9. chiunque omette di presentare il progetto di adeguamento o non rispetta il termine di adeguamento di cui all'articolo 40, è tenuto al pagamento della seguente sanzione amministrativa:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 500 euro a 1.500 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 1.000 euro a 3.000 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 1.500 euro a 4.500 euro;
    4. scarichi di acque reflue industriali derivanti da stabilimenti in cui vengono trattate sostanze pericolose ai sensi dell'allegato H: da 2.500 euro a 7.500 euro;
  10. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 41 relative all'esercizio degli impianti di smaltimento delle acque reflue, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. scarichi di acque reflue domestiche: da 150 euro a 450 euro;
    2. scarichi di acque reflue urbane: da 500 euro a 1.500 euro;
    3. scarichi di acque reflue industriali: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  11. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 42 relative al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro;
  12. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 44 relative allo stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di pesticidi è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 150 euro a 450 euro;
  13. chiunque contravviene alle disposizioni relative al deposito di sostanze inquinanti di cui all'articolo 45, è tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:
    1. depositi aventi una capacità complessiva pari o inferiore a 1000 litri: da 150 euro a 450 euro;
    2. depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 1.001 e 5.000 litri: da 250 euro a 750 euro;
    3. depositi aventi una capacità complessiva compresa tra 5.001 e 20.000 litri: da 500 euro a 1.500 euro;
    4. depositi aventi una capacità complessiva superiore a 20.000 litri: da 1.000 euro a 3.000 euro;
  14. chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 46 relative alle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;
  15. chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;  63)
  16. chiunque contravviene alle disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di acque di cui all’articolo 49, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 7.500,00 euro; 64)
  17. chiunque contravviene ai vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 e per i quali non sono previste sanzioni specifiche ai sensi delle lettere precedenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro;
  18. chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 52 relative all'inquinamento delle acque, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

(2)  I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.

60)
La rubrica dell'art. 57 è stata sostituita dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
61)
La lettera a) è stata abrogata dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
62)
La lettera d) del comma 1 dell'art. 57 è stata così sostituita dall'art. 14, comma 25, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
63)
La lettera o) dell'art. 57, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 11, comma 14, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
64)
La lettera p) dell'art. 57, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 11, comma 14, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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