(1) Quando la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
(2) I comuni prevedono per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di servizio idropotabile e di servizi pubblici di fognatura e depurazione sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 52 euro ad un massimo di 516 euro rispettivamente dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti.