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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 25 (Obiettivi di qualità ambientale)

(1)  Gli obiettivi di qualità ambientale sono fissati con il piano di tutela dell'acqua in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

(2)  Ai fini del comma 1 si applicano le definizioni relative agli stati di qualità di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. 28)

(3)  Il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 stabilisce per i corpi idrici significativi le misure necessarie al perseguimento, entro il 31 dicembre 2007, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "sufficiente" ed entro il 31 dicembre 2015 i requisiti dello stato di "buono", assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

(4)  Nel piano di tutela delle acque vengono altresì individuate le aree ad elevata protezione di rilevante interesse ambientale e naturalistico per le acque, nelle quali deve essere mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di elevato.

(5)  Per taluni corpi idrici entro un'area limitata possono essere motivatamente stabiliti obiettivi di qualità meno rigorosi rispetto a quelli previsti ai commi 3 e 4, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana che rendano manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;
  2. il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non sia perseguibile a causa della natura litologica e geomorfologica del bacino di appartenenza;
  3. l'esistenza di circostanze impreviste o eccezionali, quali alluvioni e siccità.

(6)  Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 5, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché i medesimi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 5, non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per gli altri corpi idrici all'interno dello stesso bacino idrografico.

28)
L'art. 25, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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