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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 23 (Entrate e patrimonio)

(1)  Le entrate dell’Agenzia consistono in:

  1. assegnazioni a carico del bilancio della Provincia per i compiti connessi al servizio antincendi, alla protezione civile, alle opere idrauliche e per lo svolgimento degli altri compiti di cui all’articolo 22;
  2. entrate derivanti da servizi resi dall’Agenzia dietro corrispettivo;
  3. tutte le ulteriori entrate connesse ai compiti dell’Agenzia.

(2)  Tutte le entrate connesse ai compiti dell’Agenzia sono assegnate direttamente alla stessa.

(3)  Le entrate connesse al demanio idrico e alla gestione delle reti radio della Provincia sono riscosse dall’ufficio provinciale competente.

(4)  L’Agenzia dispone di un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia.

(5)  La Provincia può mettere a disposizione dell’Agenzia i beni immobili necessari allo svolgimento delle sue attività. Il patrimonio immobiliare rimane in ogni caso di proprietà della Provincia.

(6)  La Provincia può mettere a disposizione o trasferire in proprietà all’Agenzia i beni mobili necessari allo svolgimento delle sue attività, inclusi i beni mobili registrati.

(7)  L’Agenzia utilizza e amministra i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento delle sue attività e provvede alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. Per quel che riguarda le sedi, la competenza permane in capo alla Provincia e le relative spese di gestione sono a carico del bilancio provinciale. 59)

59)
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
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