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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 22 (Istituzione)    

(1) È istituita l’Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata Agenzia.  56)

(2)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente.

(3)  L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.

(4)  L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati

(5)  L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

(5/bis)  L’Agenzia può curare la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile. 57)

(6)  In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

(7)  Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie. 58) 

56)
L'art. 22, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 31 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
57)
L'art. 22, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 32 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
58)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
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