(1) È istituita l’Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata Agenzia. 56)
(2) L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e dell’assessore competente.
(3) L’Agenzia, quale centro di competenza per la protezione antincendi e civile e per i pericoli antropici e naturali, è deputata alla gestione sul territorio provinciale di tutti i rischi connessi, esercitando poteri di imperio. La gestione dei rischi include le attività di previsione e prevenzione nonché tutte le attività necessarie a fronteggiare uno stato di calamità e a consentire o realizzare direttamente la ricostruzione di opere e infrastrutture pubbliche. L’Agenzia è altresì competente per la conservazione e il recupero della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.
(4) L’Agenzia assolve i propri compiti secondo un approccio globale e sostenibile, collaborando con altre strutture della Provincia e dello Stato, con le associazioni di volontariato, i comuni, le parti sociali e i soggetti interessati
(5) L’Agenzia può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali e internazionali, centri di ricerca o sperimentazione, e avvalersi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.
(5/bis) L’Agenzia può curare la formazione e l'aggiornamento nell'ambito della protezione civile. 57)
(6) In caso di necessità l’Agenzia può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.
(7) Con regolamento sono stabilite le norme di contabilità per la gestione delle risorse finanziarie. 58)