(1) Per sopperire alla carenza di medici specialisti, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la specializzazione in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico specialista.
(2) L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.
(3) La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici specialisti. 35)