(1) Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale.
(2) Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 31)
(3) Con regolamento d’esecuzione, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o che svolgono una parte della formazione medica specialistica in Alto Adige e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 32)