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m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 141)
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 3 dicembre 2002, n. 50.

TITOLO I
Formazione di base, specialistica e continua 

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

(1)  La Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, promuove e gestisce direttamente o attraverso la collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, interventi in ambito sanitario relativi alla formazione di base, specialistica e continua.

Art. 2 (Determinazione del fabbisogno e finanziamento dei posti di formazione)      delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

  1. formativo, pluriennale e annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;
  2. di medici di medicina generale;
  3. di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

(2)  Il fabbisogno di cui al comma 1, lettere b) e c), è determinato sentito l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano.

(3)  La Provincia può stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie. 2)

(4)  Con regolamento di esecuzione vengono definiti gli obblighi di chi usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 per la sua formazione. 3) 4)

massimeDelibera 3 maggio 2022, n. 292 - Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina
massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 887 - Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina
3)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'ar.t 7, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

Art. 2/bis (Corsi di lingua)

(1)  La Provincia può organizzare e finanziare, ai fini del conseguimento dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sul territorio nazionale e all’estero, corsi di lingua destinati a coloro che assolvono o hanno assolto una formazione in ambito sanitario. 5)

5)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 29, comma 1, della L.P.27 marzo 2020, n. 2.

Art. 2/ter (Riconoscimento di periodi di formazione)

(1)  Per il riconoscimento dei periodi di formazione svolti nell’ambito della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale, ambedue finanziate in toto o in parte dalla Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può nominare una commissione tecnico-scientifica. La commissione valuta l’esperienza formativa maturata e si esprime in merito all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio presso il servizio sanitario provinciale e a un eventuale obbligo di restituire il finanziamento provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.  6)

6)
L'art. 2/ter è stato insrito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

CAPO II
Norme in materia di formazione continua e concessione di contributi

Art. 3 (Piano triennale di formazione continua)   delibera sentenza

(1)  Gli interventi di formazione continua sono determinati dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per la formazione continua, attraverso l'approvazione dello specifico piano triennale.

massimeDelibera 3 maggio 2022, n. 290 - Ordinamento didattico del corso di formazione per assistente organizzativa/assistente organizzativo e documentale in ambito sanitario e fabbisogno 2022-2024

Art. 4 (Contributi, assegni di studio e sostegni finanziari) 7)                    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:

  1. concedere contributi finanziari ad enti ed istituzioni pubbliche e private, accreditati ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, per l'esecuzione di iniziative  di formazione di base, specialistica e continua; 8)
  2. concedere assegni di studio a coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base, specialistica e continua;
  3. prevedere sostegni finanziari a favore di coloro che svolgono periodi di tirocinio ai sensi della lettera b).

(1/bis) Allo scopo di promuovere la formazione specifica in medicina generale, la Provincia organizza, direttamente o tramite un apposito centro, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo al relativo finanziamento. 9)

(2)  La Giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

massimeDelibera 29 agosto 2023, n. 717 - Modifica della delibera n. 228/2021 "Modifica della delibera n. 3149/1997 "Nuova regolamentazione per la concessione di un contributo agli allievi di scuole e corsi sanitari (Taschengeld)" – Aumento del Taschengeld per gli studenti della "Claudiana"
massimeDelibera 22 novembre 2022, n. 857 - Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base delle professioni sanitarie - anno accademico 2022/2023
massimeDelibera 3 maggio 2022, n. 292 - Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina
massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 228 - Modifica della delibera n. 3149/1997 “Nuova regolamentazione per la concessione di un contributo agli allievi di scuole e corsi sanitari (Taschengeld)” – Aumento del “Taschengeld” per gli studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità (vedi anche delibera n. 717 del 29.08.2023)
massimeDelibera 10 novembre 2020, n. 887 - Criteri per la concessione di assegni di studio per la formazione di base in medicina
massimeDelibera 4 dicembre 2018, n. 1284 - Criteri per la concessione di assegni di studio per formazioni specialisiche in ambito sanitario
massimeDelibera 15 marzo 2016, n. 294 - Revoca della delibera 18 marzo 2014, n. 321 e successive modifiche. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a Provider ECM per iniziative di formazione continua in ambito sanitario
massimeDelibera N. 2366 del 14.07.2003 - Criteri per la concessione di sostegni finanziari a favore di coloro che frequentano scuole o corsi di formazione di base per i quali è richiesto un tirocinio, ai sensi della L.P. 15.11.2002, n. 14, art. 4, comma c)
massimeDelibera 16 giugno 2003, n. 2004 - Approvazione di criteri per la concessione di finanziamento nell'ambito della medicina complementare (modificata con delibera n. 2668 del 12.08.2003 e delibera n. 59 del 16.01.2012)
8)
La lettera a) dell'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 26, commi 4 e 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
9)
L'art. 4, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 26, commi 4 e 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

TITOLO II
Formazione specifica in medicina generale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 5 (Requisiti per l'esercizio dell'attività di medico in medicina generale)

(1)  Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, ferma restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20, e della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14.

Art. 6 (Requisiti per l'accesso alla formazione e durata della formazione)   delibera sentenza

(1)  Il diploma di cui all'articolo 5 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

(2)  Al fine di essere ammessi, i medici devono dimostrare di essere in grado di seguire le lezioni sia in lingua italiana che in lingua tedesca e di conoscere pertanto entrambe le lingue. L'accertamento delle conoscenze linguistiche avviene in base al regolamento di esecuzione alla presente legge.

(3)  Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte dell'assessore provinciale competente in materia di sanità.

massimeDelibera 29 settembre 2015, n. 1104 - Attuazione degli esami per l'accertamento delle conoscenze linguistiche per l'ammissione alla formazione specifica in medicina generale e alla formazione medica generale e alla formazione medica specialistica da parte del Servizio esami di bi- e trilinguismo

CAPO II
Diritti e doveri dei partecipanti

Art. 7 (Corso a tempo pieno e a tempo parziale)   delibera sentenza

(1)  Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale. I/Le partecipanti hanno l’obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.  10)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 8 settembre 2020, n. 216 - Sanità pubblica – Riordino del servizio sanitario provinciale – Valutazione dei dirigenti sanitari e formazione medici di medicina generale – Estinzione del processo per rinuncia
10)
L'art. 7 è stato  prima sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, successivamente dall'art. 7, comma 1, della L.P. 30 luglio 2019, n. 6, e dall'art. 7, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

Art. 8 (Divieto di altre attività)

(1)  Per la durata della formazione al medico è inibito l’esercizio dell’attività libero professionale e ogni altro rapporto di lavoro o incarico con enti e istituzioni pubbliche o private. Fanno eccezione la sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario e, fino al 31 dicembre 2021, ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale e provinciale. Il medico può inoltre venire iscritto negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma può venire occupato solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti nei predetti elenchi. 11)

(2)  La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità presente in caso di formazione a tempo pieno. Pertanto, ai medici che optano per tale tipologia di corso è consentito lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla Provincia autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i periodi in cui il corso è strutturato a tempo pieno. 12)

11)
L'art. 8, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
12)
L'art. 8, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 9 (Stato giuridico dei partecipanti)

(1)  La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale nè con il servizio sanitario, nè con i medici tutori.

Art. 10 (Aspettativa)

(1)  Il medico iscritto ai corsi di cui all'articolo 6, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 11 (Impedimenti temporanei)

(1)  Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche.

Art. 12 (Assenze)

(1)  Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superano i novanta giorni complessivi nel triennio di formazione e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

CAPO III
Concorsi

Art. 13 (Bando di concorso)

(1)  Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 13)

13)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 14 (Prove di esame di ammissione e graduatoria)

(1)  Le modalità dell’esame di ammissione e per la redazione della graduatoria sono disciplinate nel bando di concorso. 14)

14)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 15 (Commissione d'esame)

(1)  La Giunta provinciale nomina la commissione d’esame per l’ammissione al corso, che è composta da:

  1. il presidente/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato, che la presiede;
  2. un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera di medicina interna;
  3. un medico di medicina generale;
  4. 15)

(2) 16)

(3) I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono proposti dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano. 17) 18)

15)
La lettera d) dell'art. 15, comma 1, è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.
16)
L'art. 15, comma 2, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.
17)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 13, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
18)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 27 luglio 2015, n. 20.

CAPO IV
Corso di formazione

Art. 16 (Competenze della Giunta provinciale)    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentito l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano, determina:

  1. il programma, l'articolazione e gli obiettivi della formazione  a tempo pieno o a tempo parziale; 19)
  2. le metodologie di insegnamento e di apprendimento;
  3. i programmi delle attività teoriche e delle attività pratiche;
  4. la nomina dei coordinatori delle attività teoriche e delle attività pratiche su proposta del comitato scientifico di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge, nonché la misura del compenso spettante agli stessi;
  5. i criteri per l'accreditamento delle strutture di formazione;
  6. l'individuazione, su proposta del comitato scientifico di cui alla lettera d), delle strutture ospedaliere, ambulatoriali, territoriali e dei dipartimenti da accreditarsi quali strutture di formazione.
massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 734 - Modifica della delibera n. 2547 del 28.07.2003, concernente l’approvazione del programma di formazione del corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell’articolo 16 della Legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14 recante “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonchè altre norme in ambito sanitario” (modificata con delibera n. 474 del 05.07.2022)
massimeDelibera N. 123 del 19.01.2004 - Approvazione dei criteri di accreditamento delle strutture per la formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'articolo 16 della Legge Provinciale del 15 novembre 2002, n. 14
19)
La lettera a) dell'art. 16, comma 1, è stata così modificata dall'art. 9, comma 3, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.

Art. 17 (Corso di formazione)      delibera sentenza

(1)  Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.  La Provincia gestisce direttamente il corso di formazione specifica in medicina generale e realizza le attività del corso di formazione direttamente o tramite il centro di formazione specifica in medicina generale istituito presso la Scuola provinciale superiore di sanità. 20)

(2)  La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f). 21)

(3)  I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge. 22)

(4)  Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.22)

(5)  Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 22)

(6)  Con il regolamento sulla formazione specifica in medicina generale, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 23)

massimeDelibera 30 maggio 2023, n. 455 - Statuto della "Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie"
massimeDelibera 25 ottobre 2022, n. 768 - Linee guida per la formazione specifica in medicina generale con riferimento agli incarichi convenzionali temporanei con il Servizio sanitario ai sensi dell’articolo 9 del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135
massimeDelibera 11 ottobre 2016, n. 1098 - Approvazione dei criteri per l'adempimento dell'impegno di servizio nella formazione medico specialistica e nella formazione specifica in medicina general (modificata con delibera n. 381 del 27.04.2021)
20)
L'art. 17, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 26, commi 4 e 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
21)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
22)
L'art. 17, commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 13, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
23)
L'art 17, comma 6, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 18 (Tutorato)    delibera sentenza

(1) I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno cinque  anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell’articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito. 24) 25)

(2)  Presso le strutture accreditate di cui all'articolo 16, la funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica è affidata a dirigenti medici del personale del servizio sanitario provinciale o a persone in una posizione corrispondente, qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile dell'unità operativa.

(3)  Durante il periodo di formazione di loro competenza, i medici tutori eseguono la valutazione del livello di formazione.

massimeCorte costituzionale - sentenza 11 aprile 2017, n. 126 - Formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario - medici tutori - potestà legislativa primaria - addestramento e formazione professionale
massimeDelibera 25 ottobre 2016, n. 1176 - Incarico all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dell'erogazione del compenso alle tutrici e ai tutori dei medici in formazione specifica in medicina generale
24)
L'art. 18, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente dall’art. 21, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
25)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 maggio 2017, n. 126 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1 della L.P. del 15 novembre 2002, n. 14, sostituito dall’art. 1, comma 2 della L.P. del 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 19 (Giudizi)

(1)  Se il partecipante alla formazione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano le condizioni e nello stesso triennio, le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi mancati.

(2)  Se il partecipante alla formazione non ha conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

Art. 20 (Esame finale)

(1)  Sono ammessi all'esame finale i partecipanti che hanno ottenuto giudizi positivi per tutti i periodi di apprendimento del triennio di formazione.

Art. 21 (Valutazione finale)

(1) La Giunta provinciale nomina la commissione che formula il giudizio finale, composta da:

  1. la presidente o il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o una sua delegata o un suo delegato, che la presiede;
  2. una direttrice o un direttore di struttura complessa dell’area chirurgica;
  3. un medico di medicina generale;
  4. una o un rappresentante del Ministero della salute;
  5. una professoressa ordinaria o un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designata o designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;
  6. una professoressa ordinaria o un professore ordinario dell’area della medicina generale.

(2)  I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano. 26)

26)
L'art. 21 è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 6, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e poi dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 21/bis (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici di medicina generale)

(1)  Per sopperire alla carenza di medici di medicina generale, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la formazione specifica in medicina generale in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico di medicina generale.

(2)  L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.

(3)  La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici di medicina generale. 27)

27)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

TITOLO III
Norme in materia di formazione medica specialistica

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 22 (Interventi di sostegno)    delibera sentenza

(1)  Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi:

  1. convenzioni per la formazione di medici specialisti;
  2. assegni per la formazione di medici specialisti;
  3. emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica.

(2)  Le forme di sostegno di cui alla presente legge possono comportare l'istituzione, presso le scuole di specializzazione o le cliniche universitarie, di posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ordinaria programmazione della formazione di medici.

massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1820 - Modifica delle propria delibera del 10.11.2008, n. 4203 concernente l'approvazione della dichiarazione d'impegno ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 gennaio 2008, n. 4 in forma vigente

CAPO II
Convenzioni per la formazione di medici specialisti

Art. 23 (Convenzioni)

(1)  La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera  per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti. 28)

(2)  Le convenzioni possono prevedere che la Provincia versi all'università o all'organismo convenzionato una somma secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(3)  Le convenzioni sono stipulate dall'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale.

28)
L'art. 23, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, e successivamente così modificato dall‘art. 31, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 24 (Procedure selettive)

(1)  L'accesso ai posti di formazione medica specialistica previsti dalle convenzioni di cui al presente capo avviene tramite le procedure selettive disciplinate dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni di cui al comma 2.

(2)  Le convenzioni prevedono modalità di selezione che consentono di verificare il possesso, oltre ai requisiti previsti in via generale dalla normativa vigente, di una adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca.

Art. 25 (Attività successiva alla formazione medica specialistica)    delibera sentenza

(1)  I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(2)  Il medico specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all’intero anno di formazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge. 29)

(3)  Le convenzioni di cui al presente capo prevedono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate nei bandi con cui vengono indette le procedure selettive, nonché nei contratti da stipularsi con ciascun specializzando. Le convenzioni prevedono inoltre che lo specializzando, all'atto dell'iscrizione al corso di specializzazione, presenta una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

massimeDelibera 11 ottobre 2016, n. 1098 - Approvazione dei criteri per l'adempimento dell'impegno di servizio nella formazione medico specialistica e nella formazione specifica in medicina general (modificata con delibera n. 381 del 27.04.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
29)
L'art. 25, comma 2, è stato così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

CAPO III
Assegni per la formazione di medici specialisti

Art. 26 (Assegni)     delibera sentenza

(1)  La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 30)

(2)  L'ammontare dell'assegno è determinato con regolamento di esecuzione alla presente legge.

(3)  Le procedure selettive per l'attribuzione degli assegni sono indette dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 30 maggio 2011, n. 892 - Approvazione dei criteri per la concessione di emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medico-specialistica ai sensi delle Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 (modificata con delibera n. 1089 del 22.07.2013)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
30)
L'art. 26, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.

Art. 27 (Procedure selettive)   delibera sentenza

(1)  L'attribuzione degli assegni avviene tramite procedure selettive, alle quali possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. diploma di laurea in medicina e chirurgia;
  2. abilitazione all'esercizio della professione medica;
  3. adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca. L'accertamento avviene secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione alla presente legge.

(2)  L'attribuzione degli assegni avviene sulla base di un'apposita graduatoria, stilata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, tenendo conto dei titoli accademici e di studio, dei titoli scientifici e delle pubblicazioni, del curriculum formativo e professionale.

massimeDelibera 4 dicembre 2018, n. 1284 - Criteri per la concessione di assegni di studio per formazioni specialisiche in ambito sanitario

Art. 28 (Attività successiva alla formazione medica specialistica)

(1)  Ai medici specialisti che beneficiano degli assegni di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

CAPO IV
Emolumenti per la formazione

Art. 29 (Contributi)        delibera sentenza

(1)  La Provincia può concedere emolumenti nei seguenti casi:

  1. per l'espletamento di periodi di formazione specialistica o di formazione pratica, a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in medicina, anche in riferimento allo studio di temi specifici o all'acquisizione di tecniche particolari;
  2. per la realizzazione di elaborati scientifici nell'ambito sanitario.

(2)  I requisiti e le modalità per l'attribuzione degli emolumenti di cui al presente capo, nonché l'ammontare degli stessi, sono stabiliti con il regolamento di esecuzione alla presente legge, che può anche limitarne la fruizione a determinate categorie di soggetti.

massimeDelibera 16 giugno 2003, n. 2004 - Approvazione di criteri per la concessione di finanziamento nell'ambito della medicina complementare (modificata con delibera n. 2668 del 12.08.2003 e delibera n. 59 del 16.01.2012)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003 - Sanitari - assegno o contributo di specializzazione - inadempimento dell'interessato - determinazione di restituzione di parte del beneficio - occorre motivazione specifica
massimeDelibera N. 1645 del 15.05.2000 - Modalità e criteri per la concessione di contributi per elaborati scientifici riguardanti temi sanitari

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 30 (Posti di formazione)

(1)  Per lo svolgimento di attività di formazione medica specialistica, gli enti del Servizio sanitario provinciale possono istituire appositi posti, al di fuori della dotazione organica, determinati dalla Giunta provinciale.

(2)  Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 31)

(3) Con regolamento d’esecuzione, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  o che svolgono una parte della formazione medica specialistica in Alto Adige  e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 32)

31)
L'art. 30, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
32)
L'art. 30, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamente così modificato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 31 (Altre specializzazioni)   delibera sentenza

(1)  Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea.

massimeDelibera 4 dicembre 2018, n. 1284 - Criteri per la concessione di assegni di studio per formazioni specialisiche in ambito sanitario

Art. 32 (Aspettativa)

(1)  Ai dipendenti del Servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, può essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialità attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.

(2)  Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 32/bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari)

(1)  Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 36  mesi, al medico specializzando è consentita la frequenza della formazione medica specialistica con impegno ad orario ridotto, con successivo recupero delle attività formative non svolte. 33)

(2)  Nel corso del periodo di formazione medica specialistica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamento economico viene proporzionalmente ridotto. 34)

33)
L'art. 32/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 32, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
34)
L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 32/ter (Provvedimenti per sopperire alla carenza di medici specialisti)

(1)  Per sopperire alla carenza di medici specialisti, nell’arco dei prossimi 10 anni la Provincia può concedere ai medici che svolgono, con finanziamento provinciale, la specializzazione in Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al conseguimento del diploma di medico specialista.

(2)  L’ammontare dell’emolumento e le modalità di assegnazione dello stesso sono determinati con regolamento di esecuzione.

(3)  La Giunta provinciale valuta con periodicità triennale il livello di copertura del fabbisogno di medici specialisti. 35)

35)
L'art. 32/ter è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 33 (Regolamento di esecuzione)

(1)  Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono determinati:

  1. i criteri per la verifica delle conoscenze linguistiche dei richiedenti la fruizione dei benefici di cui agli articoli precedenti. Tali criteri, in relazione ai posti di formazione specialistica convenzionati di cui al capo II del presente titolo, risultano applicabili se recepiti dalle singole convenzioni;
  2. le modalità della formazione di base, specialistica e continua;
  3. la disciplina e la composizione del comitato scientifico di cui all'articolo 16;
  4. il versamento di una somma alle università e agli organismi pubblici competenti per l'attivazione dei posti di formazione di medici specialisti;
  5. la durata e le modalità dell'impegno del medico specialista di prestare la propria opera nel territorio provinciale, nonché la disciplina della restituzione degli assegni percepiti nei casi di cui all'articolo 25, comma 2;
  6. i criteri per l'attribuzione dell'assegno per la formazione di medici specialisti ed il relativo ammontare;
  7. i requisiti e le modalità di attribuzione degli emolumenti per la formazione, nonché l'ammontare degli stessi;
  8. la concessione di una speciale indennità aggiuntiva per coloro che ricoprono i posti di formazione.

TITOLO IV
Altre disposizioni in ambito sanitario

CAPO I
Modifiche alla
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"

Art. 34-5036) 

36)
Recano modifiche alla L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

CAPO II
Modifiche ad altre disposizioni di legge provinciale

Art. 5137) 

37)
Sostituisce l'art. 13, comma 1, della L.P. 30 ottobre 1973, n. 77.

Art. 5238) 

38)
Modifica l'art. 5 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 5339) 

39)
Modifica l'art. 1, comma 1/bis, della L.P. 21 giugno 1983, n. 18.

Art. 5440) 

40)
Sostituisce l'art. 2, comma 4, della L.P. 28 giugno 1983, n. 19.

Art. 5541) 

41)
Reca modifiche alla L.P. 11 maggio 1988, n. 16.

Art. 5642) 

42)
Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.P. 22 novembre 1988, n. 51.

Art. 5743) 

43)
Reca modifiche alla L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 5844) 

Art. 5945) 

45)
Sostituisce l'art. 5, comma 5, della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

Art. 6046) 

46)
Reca modifiche alla L.P. 4 gennaio 2000, n. 1.

Art. 61 (Abrogazioni)  

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche;
  2. legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modifiche;
  3. gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche;
  4. il comma 6 dell'articolo 14, il comma 9 dell'articolo 17 ed il comma 8 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  5. legge provinciale 2 luglio 1992, n. 23.

(2)  I regolamenti di esecuzione alle leggi di cui al comma 1 rimangono in vigore fino all'approvazione del regolamento di esecuzione alla presente legge, per le parti compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 6247) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

47)
Omissis.
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