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a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 11)
Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

Art. 65/septies (Disposizioni attuative)

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

  1. il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 65/ter;
  2. le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
  3. le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;
  4. i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
  5. le modalità di subentro dei membri supplenti;
  6. le tipologie di atti da comunicare al Collegio;
  7. le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

(2)  Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. 126)

(3)  Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina. 127)

(4)  Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018. 127)

126)
L'art. 65/septies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
127)
L'art. 65/septies, commi 3 e 4 sono stati inseriti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11 rispettivamente dall'art. 6, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
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