(1) Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:
(2) Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è proporzionalmente ridotta. 126)
(3) Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina. 127)
(4) Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018. 127)